In occasione del seminario “Québec Destinazione d’Affari”, organizzato a Milano dalla Delegazione del Québec a Roma in collaborazione con Centro Studi Italia-Canada e NCTM Studio legale, il Centro Studi Italia-Canada ha intervistato Bernard O’Connor, protagonista, con Pierre-Marc Johnson, del panel “CETA ed opportunità per le imprese italiane”.
Bernard O’Connor, esperto di diritto comunitario, commercio internazionale e WTO, dal 2009, partner di Nctm Studio Legale, lo scorso 28 febbraio, ha preso parte a Milano, con il capo negoziatore CETA per il Québec Pierre Marc Johnson, alla tavola rotonda dal titolo “CETA ed opportunità per le imprese italiane”, una delle quattro che hanno animato il seminario “Québec Destinazione d’Affari”, organizzato dalla Delegazione del Québec a Roma con la collaborazione di Centro Studi Italia-Canada e NCTM Studio Legale.
È stato un momento di chiarimento, acceso dibattito ed incontro, davanti ad una platea di imprese ed imprenditori, su tematiche sensibili ed attuali, che il Centro Studi Italia Canada ha colto l’occasione per approfondire grazie alla disponibilità dell’avvocato O’Connor: come espertointernazionale riconosciuto in materia, ci ha infatti aiutato a sfatare alcuni ‘falsi miti’ nati dalla cattiva informazione attorno al CETA, chiarirne i vantaggi commerciali per le imprese italianema anche fare luce sugli elementi innovativi di questo storico passo in avanti tra le relazioni tra Europa e Canada.
Avvocato O’Connor, il CETA, in esecuzione provvisoria nella quasi totalità delle sue disposizioni dal 21 Settembre scorso, è considerato un Free Trade Agreement moderno ed innovativo: quali sono a suo avviso le novità che rendono il CETA un modello anche per altri FTA che la UE potrebbe concludere?
Bernard O’Connor: Gli accordi commerciali tradizionali miravano a rimuovere gli ostacoli frontalieri posti allo scambio di merci. In altre parole, questi accordi erano destinati a rimuovere i dazi doganali. Il CETA è un nuovo modello di accordo commerciale. Va oltre le misure che si presentano alla frontiera, ritenute meno restrittive rispetto alle misure interne sul commercio. Ad esempio, le imprese dell’UE, prima dell’esecuzione del CETA, non potevano partecipare a gare d’appalto indette dalle istituzioni pubbliche canadesi (governi, province, enti privati che esercitano funzioni pubbliche) per la vendita di beni e servizi. Le disposizioni in materia di appalti pubblici del CETA aprono questo vasto mercato alle imprese dell’UE.
Il CETA non è un semplice accordo sui beni. Comprende servizi che oggi la maggior parte degli esperti riconoscono come il principale indicatore di profitto delle nostre economie. L’accordo apre i mercati dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti canadesi alle imprese dell’UE e prevede il reciproco riconoscimento delle qualifiche per professionisti come architetti, avvocati, contabili e ingegneri. Ciò comporterà significativi aumenti nel flusso di servizi tra le due parti.
Il CETA aiuta gli scambi commerciali delle piccole e medie imprese attraverso l’Atlantico,semplificando le procedure doganali e creando una struttura che renda più compatibili le norme e i requisiti tecnici. L’accordo prevede inoltre delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale e di investimenti.
Probabilmente l’aspetto più innovativo del CETA è che affronta la questione della sostenibilità in quanto guarda alla tutela dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.
In sintesi, l’innovazione di questo nuovo tipo di accordo è che guarda oltre il confine verso il mercato interno, apre opportunità per lo scambio di beni e offre servizi, garantendo al contempo il rispetto dei valori inerenti l’organizzazione e la regolamentazione dei mercati in Canada e nell’UE.
FOOD & BEVERAGE
Per la prima volta, grazie al CETA, i prodotti del food&beverage europeo e, quindi, italiano, godono, oltreoceano, del riconoscimento delle indicazioni geografiche; come noto, in Nord America il concetto di DOC non esiste ed il loro riconoscimento dovrebbe apparire come una conquista per i produttori europei ed italiani in particolare. Tale assunto non sembra condiviso: assistiamo infatti ad un forte dissenso nei confronti del CETA e, nello specifico, delle disposizioni riguardanti l’agroalimentare, come mai? Di cosa si ha paura? Il CETA non sembra aver provocato grandi cambiamenti peggiorativi rispetto alla precedente gestione del settore agrifood , se non, una maggiore tutela dei nostri prodotti.
Bernard O’Connor: Molti attori economici del Nord America ritengono che il sistema UE per la protezione delle IG, per i produttori europei di alimenti di qualità, sia un tentativo di ritagliarsi il diritto esclusivo di utilizzare determinati nomi in relazione a determinati alimenti. I produttori di formaggio del Nord America vogliono usare i nomi Gorgonzola, Parmigiano o Feta per descrivere il formaggio che producono e si oppongono a qualsiasi accordo commerciale che limiti la loro libertà di usare questi nomi sui loro prodotti.
Questo atteggiamento non è presente in tutto lo spettro alimentare. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno un sistema molto ben sviluppato per la protezione dei nomi dei vini come la Napa Valley e nella frutta e verdura c’è protezione delle patate dell’Idaho e cipolle Vidalia. Oggi ci sono molte forze negli Stati Uniti e in Canada che promuovono il concetto di indicazioni geografiche.
I nuovi accordi commerciali del modello CETA prevedono disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale. Dal momento che i nostri partner commerciali vogliono tutelare la protezione del diritto d’autore, i brevetti o i disegni industriali e tutte le forme di proprietà intellettuale, l’UE insiste sul fatto che anche la protezione delle indicazioni geografiche (IG), una forma di proprietà intellettuale, debba essere inclusa nell’accordo.
L’UE ha scelto di negoziare la protezione delle singole IG piuttosto che negoziare un sistema attraverso cui si sarebbe provveduto alla protezione delle stesse e questa scelta ha avuto un notevole successo. Il Canada, grazie al CETA, ha concordato l’uso dei nomi sui cibi solo nel caso in cui tali prodotti provengano da un’origine indicata nel nome. D’altro canto, l’UE ha negoziato la coesistenza di prodotti, in modo che i marchi canadesi di vecchia data possano essere commercializzati accanto ai prodotti etichettati con le IG dell’UE.
La protezione delle indicazioni geografiche è solo una delle molte preoccupazioni sollevate dalle parti interessate sul commercio di prodotti agricoli e alimentari. Molti in Canada non erano favorevoli a negoziare su IG o prodotti lattiero-caseari. Molti in Europa non erano favorevoli a negoziare l’accesso al mercato dell’UE per le carni bovine e altri prodotti sensibili. Inoltre, c’erano preoccupazioni in merito alla natura delle norme per garantire la salute e la sicurezza degli alimenti. Molti nell’UE non erano favorevoli ad accettare alimenti geneticamente modificati o trattamenti post-macellazione come i lavaggi con cloro.
Il cibo è un grande business, ma è anche un elemento fondamentale della nostra vita quotidiana, quindi non sorprende che gli accordi commerciali che affrontano il trasporto e la qualità degli alimenti dovrebbero dare luogo a un dibattito pubblico significativo. Tuttavia, in moti casi, i dibattiti non sono informati e vengono fatti ignorando le misure di salvaguardia messe in atto nell’Accordo. Le norme dell’UE sono state protette e il commercio è stato aperto. Ora, per i commercianti, c’è spazio per ampliare il trasporto di generi alimentari attraverso l’Atlantico.
FARMACEUTICO, PROTEZIONE BREVETTUALE, MEDIA E ENTERTAINMENT, MODA E DESIGN.
Oltre alle previsioni in materia di indicazioni geografiche, il CETA interviene in maniera significativa su diversi altri aspetti della tutela della proprietà industriale ed intellettuale, cercando di ‘armonizzare’ il più possibile le forme di protezione e i rimedi accessibili ai titolari dei diritti e di facilitare così, ancora di più, la circolazione di prodotti innovativi, tecnologie, contenuti e servizi correlati tra Canada e UE. Solo a titolo di esempio, il CETA è andato a rafforzare la protezione brevettuale in campo farmaceutico e le misure doganali volte a contrastare l’entrata e l’uscita di prodotti piratati e contraffatti, ed è intervenuto anche nella disciplina dei servizi di comunicazione al pubblico e della responsabilità degli intermediari (tra cui gli internet providers), agendo dunque in maniera trasversale, con potenziali implicazioni in un gran numero di settori, dall’industria hi-tech fino all’entertainment. Di che tipo di innovazioni si tratta e in che modo gli scambi Canada-UE possono trarne vantaggio?
Bernard O’Connor: Questo è molto vero. Oltre alle disposizioni sulle IG, il CETA mira a creare un ambiente più amichevole e un quadro giuridico più completo per quelle imprese e quei professionisti che si dedicano a portare prodotti e servizi innovativi sul mercato. Il CETA si basa sull’idea che la protezione della proprietà intellettuale, se non adeguatamente regolamentata, può creare ostacoli ingiustificati al commercio.
Per quanto riguarda il settore farmaceutico, ad esempio, il CETA impone al Canada di emanare disposizioni specifiche nella sua legislazione sui brevetti che consentirà alle società farmaceutiche di richiedere il “ripristino dei brevetti”. Questa disposizione consente alle aziende di ottenere, a determinate condizioni, una protezione più lunga per i farmaci brevettati. Il termine per il ripristino del brevetto si basa sull’idea che le aziende dovrebbero essere in grado di recuperare quella parte del normale periodo di 20 anni di protezione del brevetto che perdono mentre il farmaco sta attraversando il processo di approvazione del marketing o delle normative.
Per quanto riguarda le misure di applicazione delle frontiere IP, il CETA richiede al Canada di replicare i diritti dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale dell’UE. Questi diritti consentono a tutti i titolari di diritti IP di impedire che merci che violano i diritti di proprietà intellettuale attraversino la frontiera. Ora si applicherà sia in Canada che nell’UE.
Nel settore dei media e dell’intrattenimento, il CETA contiene una serie di disposizioni che tentano di allineare le leggi del Canada e dell’UE rispetto a:
• la trasmissione senza fili non autorizzata o la comunicazione al pubblico di spettacoli dal vivo di opere protette da copyright e l’equa remunerazione dovuta ai perfomers;
• il diritto dei titolari di proprietà intellettuale di utilizzare le misure tecnologiche di protezione su supporti contenenti opere protette da copyright o relativi dispositivi di lettura / riproduzione e di avvalersi di rimedi per contrastare la loro elusione;
• la soglia di responsabilità che dovrebbe applicarsi a tutti gli intermediari (compresi i fornitori di servizi Internet) la cui attività tecnica può essere utilizzata dagli autori di violazioni per violare i diritti di proprietà intellettuale.
Infine, e di particolare interesse per i settori della moda e del design industriale italiano, il CETA contiene una disposizione che impone al Canada di riconoscere, a determinate condizioni, un certo livello di protezione del copyright per i lavori di progettazione.
Si tratta di disposizioni che non si trovano negli accordi commerciali tradizionali e stabiliscono uno standard per i negoziati futuri.
MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il CETA è stato il risultato di lunghi negoziati, quasi vanificati a ridosso della firma a causa del veto della Vallonia posto sul nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stato ed investitore. Il nodo è stato poi sciolto grazie all’intervento del governo federale del Belgio che, in accordo con i governi regionali, ha trovato un compromesso attraverso la richiesta belga di un parere alla Corte di Giustizia Europea su quella parte del CETA, sbloccando l’atto di firma dell’accordo. Al momento, le disposizioni relative al nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, Investment Court System, è fuori dall’esecuzione provvisoria del CETA ed una apposita commissione sta lavorando per sciogliere i nodi: quali, dunque, le soluzioni alle quali si potrà giungere? Cosa accadrebbe in caso di una pronuncia negativa da parte della Corte?
Bernard O’Connor: Due settimane prima dell’entrata in vigore provvisoria del CETA, il Belgio ha presentato una richiesta alla Corte di Giustizia Europea per un parere sulla compatibilità del CETA con il diritto comunitario dell’UE. Il Belgio contesta due aspetti del CETA: le disposizioni sugli investimenti e le disposizioni sulla risoluzione delle controversie.
In una certa misura, la questione relativa agli investimenti è già stata affrontata. La Corte di Giustizia Europea (CGE), di fatto la Corte suprema dell’UE, ha dichiarato in un precedente parere (in relazione all’accordo tra l’UE e Singapore) che gli investimenti di portafoglio non rientrano nella competenza esclusiva dell’UE, pertanto se l’accordo conteneva disposizioni in materia, l’accordo avrebbe dovuto essere ratificato non solo dall’UE ma da ciascuno Stato membro.
La questione della risoluzione delle controversie e in particolare la creazione di un nuovo sistema di Corte per gli investimenti è ancora aperta. In sostanza, la Corte di Giustizia Europea deve stabilire se il nuovo sistema viola il principio di autonomia del diritto dell’Unione.
Agli albori dell’Unione Europea, quando era ancora la Comunità Economica Europea (CEE), la Corte di Giustizia Europea aveva decretato, nel Costa v ENEL dal 1964, che i Trattati dell’UE avevano creato un nuovo sistema giuridico indipendente a sé stante. In effetti, nel parere 2/13, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha rilevato che l’UE non può essere soggetta alla Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto ciò violerebbe l’indipendenza e la natura autonoma del sistema giuridico dell’UE. Nella causa C-459/03, la Corte ha dichiarato che “un accordo internazionale non può incidere sulla ripartizione delle responsabilità definite nei trattati e, di conseguenza, sull’autonomia dell’ordinamento giuridico comunitario”.
La domanda posta dal Belgio è se il sistema della Corte per gli investimenti interferirebbe con il sistema giuridico indipendente e il ruolo dei tribunali dell’Unione europea per garantire un’interpretazione armoniosa e uniforme di tale legge in tutti gli Stati membri e a tutti gli effetti.
È troppo presto per dire in che modo deciderà la Corte.
CETA E WTO
Esistono delle contrapposizioni o sovrapposizioni tra le misure adottate con il CETA rispetto a quelle preesistenti del WTO?
Bernard O’Connor: Il CETA è un accordo internazionale che è stato costruito sulla base della legge dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. È stato progettato per non entrare in conflitto con l’OMC, ma per aggiungere disposizioni sull’apertura commerciale che non sono state concordate nell’ambito dell’OMC. Gli esperti del commercio parlano del fatto che il CETA è un plus dell’accordo dell’OMC. In altre parole, ha disposizioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nell’OMC.
Tutte le principali disposizioni del CETA vanno oltre l’OMC. Il Canada e l’UE applicheranno tariffe doganali più basse nel commercio tra loro rispetto a quanto faranno nel commercio con altri membri dell’OMC. Gli appalti pubblici non sono pienamente integrati nell’OMC in quanto non tutti i membri dell’OMC sono parte dell’accordo sugli appalti pubblici, ma gli appalti pubblici rientrano pienamente nel CETA. Il CETA offre un accordo molto più ampio sugli scambi di servizi rispetto all’accordo sui servizi dell’OMC e così via.
L’UE e il Canada hanno scelto di utilizzare l’approccio bilaterale per aprire i mercati agli scambi perché l’approccio multilaterale dell’OMC è alquanto congelato per il momento. Se i 160 membri dell’OMC non sono in grado di migliorare la qualità di apertura del mercato dell’OMC, alcuni membri hanno scelto di procedere autonomamente. L’UE sta attualmente negoziando accordi commerciali bilaterali con la maggior parte dei principali mercati del mondo. Il Canada sta facendo lo stesso.
Ad un certo punto, in futuro, questa rete di accordi bilaterali potrebbe causare confusione e la maggior parte dei negoziatori commerciali spera che ciò stimolerà un miglioramento del commercio multilaterale in seno all’OMC. Per il momento, tuttavia, l’OMC rimane la base e gli accordi commerciali bilaterali offrono vantaggi supplementari alle parti che li concludono.